Reggetevi forte, perché la domanda è di quelle toste. Intendo affrontare l’argomento non tanto dal punto di vista scientifico, quanto piuttosto da quello giuridico-normativo. E’ per questo che spero che chiunque abbia competenze in materia si senta libero di esprimere le proprie documentate opinioni al riguardo.
“D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 10, qualifica infatti, al comma 1, come beni culturali le cose mobili o immobili appartenenti, tra gli altri enti, allo Stato, “che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. Il comma 2 dell’articolo in esame individua poi alcuni beni che sono comunque qualificati come culturali, mentre il terzo elenca una serie di altre cose (tra le quali quelle che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1), cui la qualificazione spetta unicamente a seguito della dichiarazione di sussistenza del relativo interesse di cui al successivo art. 13. Infine, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 91, comma 1, “le cose indicate nell’art. 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato”.
Cass. 8 agosto 2007 n. 32198
Secondo quanto sopra quindi possiamo certamente dire che una sequenza ordinata di strati di terra accumulatisi per cause umane o naturali (così potremmo definire una stratigrafia) presenti un elevato interesse storico e archeologico. Ciò a maggior ragione se consideriamo anche il comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 42/2004, ovvero:
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Detta così sembra facile. Ma c’è un problema. Una sequenza stratigrafica non è una cosa immobile o mobile. E per di più non si trova nel sottosuolo dato che di esso è parte integrante. Il problema è che il Codice, nella sua pur ampia definizione di beni culturali, parte sempre dal principio che i beni culturali sono cose, oggetti che si trovano nel terreno, a mare, ecc. Stranamente un accumulo intenzionale di sassi per fare un muretto a secco viene tutelato mentre un accumulo stratificato di terra no.
Questo principio è chiaro anche se consideriamo l’occupazione temporanea del terreno sul quale avviene uno scavo archeologico (ex art. 88 D.Lgs. 42/2004), finalizzato al “ritrovamento delle cose indicate all’articolo 10″. Il Ministero “affitta” il terreno, prende le cose che ci sono dentro (che sono dello Stato per legge), ti lascia il terreno e se ne va. In pratica ciò che è nel sottosuolo può essere di proprietà dello Stato, ma il sottosuolo è posto sotto un diverso regime di proprietà:
“la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino”
CC, art. 840
Se dunque il sottosuolo del mio terreno è mio, ne discende la logica conseguenza che mi appartengono anche i diritti sulla sua stratigrafia, fatti salvi ovviamente i diritti dello Stato sulle cose di suo interesse. Se quanto ho esposto ha un senso, ha senso anche il diritto del privato di eseguire uno scavo stratigrafico che non sia finalizzato al rinvenimento di cose (evitando così le sanzioni ex art. 175, c.1 del D.Lgs. 42/2004), quanto piuttosto alla documentazione degli strati di terreno nei quali il mio sottosuolo si scompone. Il fatto che questa particolare disposizione abbia un significato storico e quindi un interesse storico-archeologico per la collettività viene dopo. Ciò implica anche che per avventura potrei anche essere ingaggiato da un privato per esaminare la disposizione stratigrafica del suo sottosuolo e svelargli così la storia del suo terreno. Se per caso dovessi trovare oggetti che datano lo strato e mi fanno capire come funziona il suo accumulo, alloro non dovrò far altro che annotarli, magari disegnarli (ma non fotografarli senza autorizzazione ex art. 108 e 109 D.Lgs. 42/2004) e poi consegnarli alla Soprintendenza competente (come prescritto dall’art. 90 D.Lgs. 42/2004) e mi becco anche un premio (ex art.92).
Quanto ho sopra prospettato sarebbe ovviamente assurdo nel caso in cui la stratigrafia fosse invece un bene culturale a tutti gli effetti. In questo caso allora essa ricadrebbe sotto la tutela dello Stato, e ogni sua distruzione o modifica senza le specifiche autorizzazioni sarebbe da considerarsi un reato. Peccato però che ogni scavo archeologico, o “opera per il rinvenimento delle cose di cui all’articolo 10″ invariabilmente distrugge la stratigrafia della porzione di terreno scavata; e l’interesse storico archeologico del bene culturale “stratigrafia del posto X” può essere tutelato e conservato in maniera accettabile solo mediante opportuna metodologia scientifica applicata alla distruzione, e soprattutto una ampia ed esaustiva documentazione.
Un’ultima considerazione riguardo alla documentazione. Io riterrei la produzione di un rapporto preliminare scientifico (quindi pubblicato) l’unica prova a discarico dalla possibile accusa di danneggiamento di bene culturale nel caso di uno scavatore e della stratigrafia dell’area da lui scavata.
Attendo lumi da color che sanno…