Riporto dal comunicato stampa del MiBAC del 21.05.09:
Il Ministro per i beni culturali, Sandro Bondi, ha espresso grande soddisfazione per la conclusione dell’iter del regolamento che completa la disciplina in materia di archeologia preventiva, testo che sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
“Le nuove disposizioni – dichiara il Ministro – costituiscono un fondamentale strumento operativo, improntato a criteri di oggettività e trasparenza, attraverso cui, da un lato, si rende maggiormente efficace l’azione del Ministero diretta alla tutela del patrimonio archeologico del Paese e, dall’altro, dà certezza ai tempi di esecuzione delle opere pubbliche.”
Il testo prevede la costituzione di un elenco degli archeologici, cui possono essere iscritti soggetti privati, dipartimenti o istituti archeologici universitari, in possesso della necessaria qualificazione per operare la verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare.
Fin qui il testo del comunicato. Purtroppo, per quanto abbia cercato, finora non ho trovato ulteriori dettagli da sottoporvi e da commentare insieme. Aspetteremo.
Il regolamento deve dare compiuta attuazione all’art. 2-ter, comma 3, del DL 63/2005 (convertito nella legge 109/2005) il quale prevede, insieme all’art. 28, comma 4, del Codice dei Beni culturali, che la Soprintendenza possa richiedere la verifica preventiva dell’interesse archeologico di un progetto o intervento, da eseguirsi a spese del committente per mezzo di indagini d’archivio, spoglio delle pubblicazioni, indagini non invasive, saggi di scavo, al fine di conoscere in anticipo e valutare adeguatamente l’impatto che il ritrovamento di manufatti e opere murarie antiche può avere sui tempi e sui costi del progetto esecutivo.
I soggetti che potranno eseguire questa valutazione, tra privati, istituti universitari e soggetti pubblici in possesso di adeguata qualificazione, saranno inseriti in un apposito elenco del Ministero, dal quale pescare per fare eseguire la valutazione preventiva dell’interesse archeologico.








Martedì 26 Maggio 2009 alle 21:36 |
Il DL n.63/2005 e la Legge n.109/2005 non sono in vigore; dal 1° luglio 2006 “la verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare” e la “Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico “ sono normati dagli art. 95 e 96 del vigente Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Cordiali saluti
Mercoledì 24 Giugno 2009 alle 8:23 |
Grazie per la gentile segnalazione