Il 23 luglio la Camera dei Deputati approva un Ordine del Giorno che impegna il governo ad affrontare il problema del riconoscimento della nostra professione. L’iniziativa, portata avanti da un manipolo di onorevoli PD, è sicuramente più che lodevole, anche se permangono le perplessità sul reale futuro di questo primo passo importante. Restiamo speranzosi in attesa (e quando mai!).
Nel frattempo il MiBAC si decide a indire uno dei suoi concorsi a cadenza giubilare, aspettandosi forse una altrettanto giubilare felicità da parte nostra e, suppongo, prevedendo una ovviamente più che giubilare partecipazione di archeologi in potenza che ginocchioni attendono di poter varcare la porta santa del sacro Ministero.
I due fatti, in apparenza scollegati, sono connessi dal filo rosso della situazione legislativa italiana per l’ambito che ci riguarda. Infatti, fra i requisiti indispensabili per superare il concorso è presente una necessaria competenza giuridico-culturale, e alcuni lineamenti del nostro martoriato diritto culturale sono delineati nelle premesse del succitato OdG. Entrambi i fatti quindi sono occasione per dare un’occhiata più approfondita.
Il 6 maggio del 1969 a Londra l’Italia sottoscrive la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, rinnovata a La Valletta il 16 gennaio 1992. Il nostro Paese firma entrambe le convenzioni, delle quali la più recente entra in vigore nel 1995. Ma firmare una convenzione non basta mica, è necessario che il parlamento la ratifichi. Le ratifiche della convenzione sono ben 37 (anche di stati non europei che l’hanno accolta), mentre sette paesi non hanno ancora compiuto questo passo a distanza di ben tredici anni, tra questi l’Italia. Certo non l’hanno fatto ancora Spagna, Belgio e Lussemburgo, ma neanche Russia, S. Marino e Serbia. La Santa Sede invece sì, insieme a tutti gli altri stati europei. Morale della favola, si ripropone la stessa situazione vista per il Trattato di Lisbona (del quale abbiamo già parlato): davanti ai fotografi siamo i primi a firmare i trattati, quando poi si tratta di portare a compimento siamo ampiamente inconcludenti.
Perché parlo di questa convenzione? Perché essa, se ratificata, impegna gli stati firmatari a “controllare che gli scavi e altre tecniche potenzialmente distruttive non siano praticati che da persone qualificate e specificamente abilitate” (art. 3, secondo comma); a predisporre la partecipazione degli archeologi ai programmi di sviluppo territoriale e alle politiche di pianificazione (art. 5, primo comma); a prevedere specificamente un sostegno finanziario alla ricerca archeologica e ad “accrescere i mezzi materiali per l’archeologia preventiva” (art. 6, primo e secondo comma). Insomma, è chiaro che non la ratifichiamo: noi non siamo assolutamente in grado di garantire tutto questo!
Non solo la Convenzione prevede la presenza di “persone qualificate e specificamente abilitate” ma addirittura (orrore sommo per il legislatore italiano) usa la parola “archeologi”, e pure ripetutamente! L’ordinamento italiano infatti ha una sorta di pudore al riguardo e la nostra professione non è MAI nominata. Certo, si parla di archeologia, ovvio. Si usano contorti giri di parole per scaricare sulle Soprintendenze la scelta (ovviamente arbitraria e non sindacabile) dei soggetti da utilizzare sugli scavi archeologici.
Per il momento siamo fermi qui: l’archeologo in Italia non esiste (escluso il ruolo negli organi del Ministero). Un passo avanti sembrava lo si fosse fatto con il decreto 119/2005, al cui interno si trovano le norme sulla cd. archeologia preventiva. A mio parere, l’art. 2-ter quando parla di “soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia” fa un grosso passo in avanti verso la definizione della nostra professione, anche in considerazione del fatto che per la prima volta una legge dello stato riconosce uno sbocco lavorativo ai possessori di un titolo che lo stesso stato ha fornito. Peccato però che il Consiglio di Stato abbia bloccato, con l’Adunanza del 13 marzo 2006, la formazione dell’elenco di questi “soggetti” che, sebbene previsto dallo stesso decreto 119/2005, si sarebbe configurato come un albo “di fatto”, che il governo precedente non intendeva affatto creare per non infrangere una fantomatica inesistente normativa europea che avrebbe disposto la limitazione degli ordini e albi professionali.







Sabato 26 Luglio 2008 alle 0:28
Per cui in un prossimo futuro potrei trovarti come collega nei progetti di sviluppo locale? Wow! (Illuditi Elena di arrivarci!)
PS: Non ho dimenticato il post in sospeso: sto raccogliendo materiale per tornare alla carica ;.P
Sabato 26 Luglio 2008 alle 9:49
Stando alla convenzione, questa possibilità dovrebbe essere la norma, e mi pare anche giusto dal momento che per costruire sopraterra si va sempre a sfossare sottoterra.
Ma tu ci credi che sarà così? Io, purtroppo, ho seri dubbi…
PS: preparerò le barricate X—X—X—X !!!
Lunedì 28 Luglio 2008 alle 23:04
L’elenco cui fai riferimento tagliava fuori le Soprintendenze dalla gestione di fatto:
“presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.”
Ad oggi: esistono elenchi per i collaboratori della Soprintendenza in Campania,Puglia e Sicilia
( che io sappia ). Morale della favola: a ognuno l’elenco che desidera per far lavorare chi desidera?
rdp
Martedì 29 Luglio 2008 alle 0:41
Direi anche per la provincia di Roma…
Martedì 29 Luglio 2008 alle 10:28
Vi dirò: non sono del tutto rattristato che mancassero le Soprintendenze da quell’elenco. Hanno già un ruolo diverso nell’iter, che è quello di valutare la documentazione prodotta dagli istituti universitari o dai “soggetti interessati”. Se la Soprintendenza dovesse valutare qualcosa prodotto da sé stessa credo che verrebbe meno il principio di terzietà, non credete?
Per quanto riguarda gli elenchi, non conosco bene la realtà degli elenchi di Roma, Puglia e Campania. So che quello della Sicilia si è impantanato in proteste e ricorsi e se ne chiede il ritiro immediato. Comunque la diversità oggettiva di questi elenchi tra loro dimostra ancora una volta la gravissima condizione di feudalità che affligge il sistema stesso delle Soprintendenze. A mio parere le alternative sono due: o si smantellano le Soprintendenze oppure se ne riduce e norma drasticamente il margine di discrezionalità. Non è plausibile in nessun caso che la Soprintendenza di Bolzano prenda gli archeologi in un modo e quella di Reggio Calabria li prenda in un altro (lascio da parte la Sicilia perché è una realtà tutta diversa).
Martedì 29 Luglio 2008 alle 11:37
Circa il reclutamento negli elenchi, in effetti ognuno ha stabilito credo sulla base delle direttive regionali ( in Campania è stato così), all’atto pratico nessuno controlla che io sappia, aggiorna o ha mai specificato le modalità di reclutamento degli elenchi; nè oltre alle proteste mi risulta che qualcuno abbia fatto denunce(civili) perchè escluso o perchè non lavora(in Campania) .So delle proteste in Sicilia, ma non ne conosco l’articolazione specifica.Ho letto i due bandi, e notavo che in Campania(provincia di NApoli) si chiedeva specificamente attraverso un modulo di indicare gli scavi eseguiti, in Sicilia si chiedeva piuttosto il titolo ( spec.o dott.) e il curriculum. Di fatto questa è anche la devolution, aldilà dello statuto speciale della Sicilia.Sarebbe comunque una questione da approfondire.
Quanto alla Soprintendenza ha di fatto uno strapotere anche nel decreto del 2005; toccava a lei l’ultima parola, mentre la sola validazione era delle università ( che se non interpreto male, forniva di fatto gli strumenti e gli operatori, ma non le direttive principali della ricerca; era in qualche modo subordinata) . Di fatto la Soprintendenza era ed è l’organo principale del meccanismo; quanto al principio della terzietà, la Soprintendenza è sovrana di fatto, essendo l’organo esecutivo locale del potere statale (anche nel testo Unico del 2004 ha il ruolo di attore principale).
Lo abbiamo detto tante volte, è il sistema pieno di falle ( anche perchè troppo vetusto, vedi la stessa denominazione Soprintendenza) ma pone anche un pericolo reale: se ripensiamo davvero gli attori della tutela, oggi, rischiamo molto sullo svuotamento dei poteri statali a favore di conflitti privati di interesse. E’ anche vero che fermi non si può stare.
rdp
Martedì 29 Luglio 2008 alle 12:24
Bene bene, di questi elenchi campani non ne sapevo proprio niente!!!Eppure sono campana!!
Sono io ad essere disinformata?